Art. 2.
(Obblighi dei gestori).

      1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, è sostituito dal seguente:

      «1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste e delle corsie per la sosta e per il transito secondo quanto stabilito dalle regioni. I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste e lungo le corsie per la sosta e per il transito mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo».